Attivazioni, variazioni e cessazioni

Aggiornato il 2024-10-18

La TARI è calcolata in base a:

  • Superficie dell’immobile: metri quadrati calpestabili dei locali e/o aree scoperte, a qualunque uso adibiti;
  • Categoria di attività svolta alla quale corrisponde una specifica tariffa.

Utenza non domestica

Sono «utenze non domestiche», le superfici diverse da quelle adibite a civile abitazione, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dalla normativa vigente di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, tenuto conto delle specificità della realtà comunale.
Per la definizione della classificazione in categorie tariffarie delle attività si fa riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, alle attività individuate dai codici attività ATECO.

Attivazioni, variazioni, cessazioni

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
Le dichiarazioni di attivazione, variazione e cessazione dell’immobile devono essere presentate entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data in cui sono intervenute variazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo e comunque entro e non oltre il termine di cui all’art. 1, co. 684, L. 147/2013 (30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio dell’evento).

Le dichiarazioni TARI, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, possono essere presentate:

  • registrando l’attività al servizio online “La mia Ta.Ri.” e abilitando uno o più delegati.
    I delegati potranno accedere esclusivamente attraverso il proprio SPID per la presentazione di dichiarazioni di attivazione/variazione (es. delle superfici dei locali e delle aree, della ragione sociale con stessa partita IVA e dell'indirizzo di recapito) e di cessazione del contratto. Scegliendo questa modalità si riceve subito la conferma dell’avvenuta acquisizione nei nostri sistemi.

oppure

  • compilando e presentando ad AMA tramite i canali indicati nella pagina dedicata a “Comunica con AMA”, il modulo 602 compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia del valido documento di identità del dichiarante. In caso di delega, occorre allegare anche la delega, oltre alla copia del documento di identità del delegante e la visura camerale. Le modalità di compilazione del Modulo e gli eventuali allegati sono indicati nell’”Elenco della documentazione” .

Indicare sempre la categoria tariffaria relativa alle superfici per le quali si chiede l’attivazione/cessazione/variazione.

In caso di cessazione dell’attività, occorre provvedere alla variazione e non alla cessazione della posizione TARI, se il contribuente rimante nella disponibilità, a qualsiasi titolo, dell’immobile.

Terna catastale: assicurarsi sempre di avere comunicato la terna catastale dell’immobile, anche in caso di dichiarazione di variazione e/o cessazione.

Intestatario del bollettino di pagamento: al momento della ricezione dell’avviso di pagamento verificare sempre che l’intestatario del bollettino corrisponda all’intestatario dell’avviso stesso. In caso di discordanza contattare AMA attraverso lo 060606, prima di effettuare il pagamento.

ATTENZIONE Se la dichiarazione di attivazione e/o variazione è presentata tardivamente (oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso ha avuto inizio), verrà acquisita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione dell’istanza.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, verrà acquisita a decorrere dalla data della sua presentazione, fatto salvo il diritto di provare l’insussistenza del presupposto tributario per periodi precedenti e ferma restando l’applicazione delle sanzioni (art. 26 Deliberazione n. 104/2023 - Regolamento TARI). A tal fine, in via esemplificativa, può essere prodotto uno dei seguenti documenti: disdetta del contratto di locazione, bolletta recante dicitura “ultimo consumo” energia elettrica, provvedimento di esecuzione di sfratto, atto di compravendita, dichiarazione di cessazione attività rilasciata dall’Agenzia delle Entrate.

In caso di omessa/infedele dichiarazione e/o di omesso/irregolare pagamento del tributo, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso, secondo quanto previsto dagli articoli 14 - 16 del vigente Regolamento Generale delle Entrate di Roma Capitale, procedendo al versamento di quanto dovuto a titolo di tributo, sanzioni e interessi a mezzo F24. Per info sulle modalità di calcolo di sanzioni e interessi consultare la pagina del Comune di Roma.

Il ravvedimento per omessa/infedele dichiarazione è possibile fino al terzo anno successivo a quello della commissione della violazione.


 

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