Approvazione delibera tariffe Ta.Ri. 2021

Questo contenuto è stato pubblicato il 06/07/2021 e potrebbe non essere più attuale.

 

Con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 61 del 30 giugno 2021 è stata approvata la Determinazione delle misure della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.) per l'anno 2021.

Nell’ambito delle misure adottate, l’Assemblea Capitolina ha previsto che:

  • ferme restanti le scadenze indicate nelle bollette 2021, ovvero il 31 luglio 2021 per gli avvisi relativi al primo semestre 2021 e il 31 dicembre 2021 per gli avvisi relativi al secondo semestre 2021, quale misura agevolativa ulteriore destinata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, che abbiano ricevuto pregiudizio economico dall'emergenza sanitaria da Covid-19 prolungatasi nell’anno 2021, è consentito, su istanza motivata del contribuente che dichiari il disagio economico patito, il differimento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il 15 dicembre 2022. Detta istanza dovrà essere presentata a pena di decadenza entro e non oltre il 31 dicembre 2021, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale;
  • limitatamente all’esercizio finanziario 2021, quale misura straordinaria collegata al prolungarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l’esenzione Ta.Ri. agli utenti domestici disagiati, individuati nei soggetti in possesso dei requisiti di legge per accedere al bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato per il 2021 e che non godano già dell’esenzione totale dal pagamento della Ta.Ri. ai sensi dell’art. 17 del vigente Regolamento Ta.Ri..

I requisiti necessari per avere diritto ai bonus per disagio economico e pertanto all’esenzione Ta.Ri. 2021 sono:

  • appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

L’esenzione si applica esclusivamente ad una sola utenza e i contribuenti cui spetta la riduzione dovranno presentare apposita istanza entro e non oltre il 31 dicembre 2021 a pena di decadenza, utilizzando la modulistica che sarà predisposta da Roma Capitale.

La modulistica utile verrà pubblicata a questo link non appena disponibile.

Pubblicato il 06/07/2021
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