Roma Capitale assicura l’esenzione dal pagamento totale della tassa sui rifiuti Ta.Ri. a coloro che occupano o conducono i locali a titolo di abitazione principale (superficie abitativa e sue pertinenze) sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell’utente/richiedente.
Al fine di ottenere l’esenzione dal pagamento totale della tassa, il richiedente è tenuto a presentare a Roma Capitale, entro il 28 febbraio dell’anno in cui spetta l’agevolazione, apposita richiesta in cui attesta il possesso dei requisiti, accedendo gratuitamente alla sezione “Servizi Tributari” del portale di Roma Capitale, previa identificazione ai servizi on line del portale. La richiesta di esenzione può essere presentata anche attraverso gli intermediari giuridici abilitati (centri di assistenza fiscale, commercialisti, ecc.).
A tal fine, il richiedente, alla data del 28 febbraio dell’anno in cui spetta l’agevolazione, deve essere in possesso dell’attestazione ‘ISEE Ordinario’ in corso di validità, elaborata in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa all’ISEE del nucleo familiare di appartenenza.
L’ufficio competente provvede al controllo e alla verifica dell’ISEE posseduto, sulla base delle risultanze della banca dati INPS relativa agli ISEE Ordinari e dell’effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate. L’eventuale esito negativo dei controlli comporta, oltre alla decadenza dell’agevolazione, il recupero della tassa dovuta secondo le disposizioni vigenti, nonché l’applicazione delle sanzioni.
Qualora le condizioni per il diritto all’esenzione vengano meno il contribuente deve presentare la dichiarazione ai sensi dell’art. 21 Regolamento Ta.Ri. che impone ai soggetti passivi del tributo di comunicare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti.
Le dichiarazioni TARI, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, possono essere presentate:
- compilando e presentando ad AMA tramite i canali indicati nella pagina dedicata a “Comunica con AMA”, il modulo 600 compilato in tutte le sue parti e corredato dalla copia del valido documento di identità del dichiarante.
Bonus sociale
il D.P.C.M. 24/2025 prevede una riduzione
del 25% della tassa sui rifiuti per nuclei familiari in condizioni
di disagio economico.
L’agevolazione
sarà applicata automaticamente, senza necessità di istanza da parte
dell’avente diritto, a condizione che siano rispettati i seguenti
requisiti di capacità economica:
- ISEE fino a 9.530 euro (per il 2025) e fino a 9.796 euro (dal 2026);
- ISEE fino a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Il bonus sociale è riconosciuto ogni anno con riferimento alla TARI dell’anno precedente, attraverso l’applicazione dello sconto nel documento di riscossione ordinario che gli utenti riceveranno entro il mese di giugno di ciascun anno, con facoltà di pagamento in due rate alle scadenze del 31 agosto e 30 novembre.
Gli utenti che hanno già ricevuto il documento di riscossione ordinario per il corrente anno riceveranno entro il 30 giugno un nuovo documento (avviso di pagamento), nel quale verranno contabilizzati, a conguaglio, i pagamenti già effettuati.
In fase di prima applicazione, entro giugno 2026, verrà riconosciuto agli aventi diritto il bonus sociale sulla TARI dell’anno 2025.
Resta ferma l’agevolazione sociale prevista dal vigente Regolamenti TARI (art.18) per i nuclei familiari con ISEE inferiore a 6.500 euro.


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