Questa sezione è dedicata alle informazioni relative alla disciplina ed alle modalità di esercizio dell'istituto dell'accesso civico "generalizzato", disciplinato dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come novellato dal D. Lgs. 97/2016.
L'istituto si configura quale strumento a disposizione del cittadino al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
L'accesso può essere esercitato da chiunque e non deve essere motivato. Corrisponde al diritto di richiedere documenti, informazioni e dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ex lege, con le esclusioni/limitazioni tassativamente disciplinate dall'art. 5-bis D. Lgs. 33/2013; può comportare addebito di spese a carico dell'istante.
L'accesso civico non sostituisce l'accesso documentale disciplinato dalla L. n. 241/1990, che risponde ad altre finalità e richiede la motivazione dell'istanza nonché la qualificazione dell'istante quale titolare di un interesse diretto, concreto e attuale.
L'istanza può essere redatta utilizzando l'apposito modulo editabile disponibile in formato .DOC e .ODT, da inviare:
A mezzo servizio postale: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma
Email: accesso.civico@amaroma.it
La Società provvederà a riscontrare le istanze entro 30 giorni dalla data di ricezione. Tale termine potrà subire una proroga di massimo 10 giorni nel caso debba essere coinvolto uno o più controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può presentare richiesta di riesame all'RPCT, che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.
Ing. Monica Mariani
Email: anticorruzione.trasparenza@amaroma.it