L'esenzione per rifiuti speciali è rivolta alle Utenze Non Domestiche che producono in modo continuativo e prevalente rifiuti speciali, la cui gestione è a carico dei produttori stessi, in conformità alla normativa vigente, purché sia dimostrato l'avvenuto trattamento (recupero o smaltimento) secondo le disposizioni di legge.
Nella determinazione della Ta.Ri. è possibile richiedere il riconoscimento della non tassazione delle superfici dove si producono rifiuti speciali.
Sono escluse dal computo anche le porzioni di magazzino debitamente delimitate, funzionalmente ed esclusivamente collegate all'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci che rientrano, per tipologia, nella categoria dei rifiuti speciali e la cui lavorazione genera rifiuti della stessa natura.
Restano invece soggette alla tassa le restanti aree e i magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti o semilavorati, nonché tutte le superfici nelle quali è prevista la presenza di personale.
Al fine del riconoscimento della non tassazione della superficie, è necessario indicare nell'attivazione o variazione del contratto Ta.Ri.:
In caso di oggettiva impossibilità a individuare le superfici di produzione dei rifiuti speciali, è possibile richiedere una riduzione forfettaria in base alla categoria di attività.
L'esenzione in misura forfettaria dell'intera superficie ove si svolge l'attività è possibile previa:
| Categoria di attività | Riduzione superficie |
|---|---|
| Autocarrozzieri / Verniciatura / Galvanotecnici | 50% |
| Fonderie | 50% |
| Falegnamerie | 50% |
| Autofficine per riparazione veicoli | 50% |
| Autofficine di elettrauto | 50% |
| Gommisti | 50% |
| Macellerie | 50% |
| Rosticcerie | 50% |
| Tipografie | 40% |
| Lavanderie - Tintorie | 40% |
| Officine di carpenteria meccanica | 40% |
| Distributori di carburante | 30% |
| Pasticcerie | 30% |
| Ambulatori medici e odontoiatrici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge n. 833/1978) | 20% |
L'esenzione puntuale o forfettaria di superficie va indicata in fase di attivazione o variazione dell'utenza, secondo i termini previsti.
Inoltre, per il mantenimento dell'agevolazione, entro il 31 gennaio di ogni anno occorre rendicontare l'avvenuto avvio a smaltimento dei rifiuti speciali prodotti l'anno precedente.
Puoi compilare il modulo 601 e presentarlo in una di queste modalità:
Documenti obbligatori da allegare:
In caso di delega:
La rideterminazione della Ta.Ri. calcolata sulla prima bolletta utile comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, qualora non risultino, a carico del richiedente, debiti concernenti la Ta.Ri. maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.
In presenza di debiti concernenti la Ta.Ri. maturati al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione, si procede alla rideterminazione della tassa e alla compensazione, solo previa regolarizzazione della posizione debitoria.