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Dettaglio esito

Titolo bando

Bando di gara n.21/2014 - Procedura per la conclusione di un accordo quadro con pi๠operatori economici della durata di 48 mesi,afferente all’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da impianti

Categoria

Servizi

Data trasmissione

19/08/2014

Data scadenza

27/10/2014

Tipologia

esito

Importo bando

Importo stimato: Euro 35.280.000,00 oltre IVA

Descrizione bando

Procedura per la conclusione di un accordo quadro con pi๠operatori economici, ai sensi dell'articolo 59, comma 8 del D.Lgs   n163/2016, della durata di 48 mesi, afferente all'affidamento del servizio di recupero, nel rispetto della normativa nazionale comunitaria vigente, dei rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da impianti di trattamento meccanico biologico.  

Chiarimenti

PROROGATA DATA DI SCADENZA DAL 29/09/2014 AL 27/10/2014.

Si avvisa che è stato rimosso un allegato DUVRI, precedenetemente inserito in maniera errata.

Quesito n.1  

Con la presente si sottopongono i seguenti quesiti ad ulteriore chiarimento di alcuni punti della documentazione di gara.

1. Prezzo unitario a base d'asta pari a 84,00 euro/ton.: si chiede conferma che trattasi di prezzo franco impianto di destino dell'appaltatore o, in alternativa, quali oneri siano compresi in tale importo;

2. Allegato sub 1, punto 13, lettera b: si chiede se la potenzialità  dell'impianto richiesta sia la potenzialità  totale autorizzata o la potenzialità  messa in disponibilità  per l'appalto in oggetto;

3. Fabbisogno per il Servizio pari a presunte complessive 420.000 tonnellate per l'intera durata dell'Accordo Quadro (48 mesi): si chiede se l'offerta dell'appaltatore debba necessariamente dichiarare la disponibilità  per l'intero quantitativo oggetto dell'appalto o se sia possibile dichiarare disponibilità  per quantitativi parziali;

4. Appalti Specifici: si chiede se, una volta stilata la graduatoria dei concorrenti che stipuleranno l'Accordo Quadro, AMA Roma SpA sia obbligata, nel periodo dei 48 mesi, a rilanciare i confronti competitivi tra i Fornitori "“ tramite invio della Richiesta di offerta - per l'aggiudicazione dei singoli Appalti Specifici o possa, a sua discrezione, non farlo;

5.Appalti Specifici: si chiede se sia possibile avere una stima di massima dei quantitativi medi che verranno banditi e la durata media dei singoli Appalti Specifici entro la quale il servizio di recupero andrà  svolto;

6. Punto 7.1.2, lettera a, del Disciplinare: si chiede a quale categoria e classe di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, si faccia riferimento trattandosi di impianti di recupero.

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

1:  il prezzo unitario a base d'asta è da considerarsi franco impianto di destino dell'appaltatore.

2.  : la potenzialità  dell'impianto da dichiarare al citato punto 13 dell'allegato 1 al Disciplinare della Procedura è sia quella totale autorizzata, sia quella stimata come disponibile per l'intera durata dell'Accordo Quadro. Resta salvo che detta capacità  stimata non è vincolante per il concorrente atteso che ciascun firmatario dell'Accordo Quadro dovrà  indicare, in sede di partecipazione ai singoli Appalti Specifici come previsto al par. 13, lett. c del Disciplinare della Procedura, la effettiva e impegnativa capacità  disponibile dello/i impianto/i offerto/i ai fini della conclusione dell'Accordo Quadro medesimo.

3: è' possibile dichiarare disponibilità  di quantitativi parziali di CER 191210. Si veda anche la risposta di cui al precedente punto 2.

4: come indicato nella documentazione della procedura, AMA rilancerà  i confronti competitivi sulla base delle proprie effettive esigenze.

5: sulla base di una mera stima non vincolante per AMA, effettuata al meglio delle attuali conoscenze ed esigenze, si ipotizza di indire due Appalti Specifici nel corso di ciascun anno, fatte salve eventuali esigenze straordinarie.

6:  con riferimento agli impianti di recupero non è necessaria l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali atteso che la relativa categoria di iscrizione è stata sospesa a seguito della circolare del Comitato Nazione n. 108/2009 ed abrogata dal D.Lgs. 205/2010. Con riferimento al citato requisito di cui al punto 7.1.2, lettera a), del Disciplinare della Procedura, nel corrispondente punto 12 dell'allegato 1 al Disciplinare della Procedura, ciascuna impresa concorrente dovrà  pertanto indicare la/le diversa/e categoria/e classe/i di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui sia comunque eventualmente in possesso.

Quesito n. 2    

L'art. 1 del Capitolato Tecnico, con riferimento all'oggetto del servizio, prevede il " servizio di recupero dei rifiuti combustibili CER 191210 ( di seguito anche solo Rifiuto/i combustibile/i) prodotti, attualmente, presso gli impianti di Trattamento Meccanico Biologico di AMA S.p.A. siti in Roma a Via di Rocca Cencia 301 e a Via Salaria 981 (di seguito "Impianti di TMB'') e che, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, potranno essere prodotti anche presso ulteriori impianti di produzione di rifiuto combustibile convenzionati con AMA (di seguito anche solo "Altri Impianti di produzione"), il tutto con personale e con mezzi dell'aggiudicatario   (di seguito "Servizio").

Ulteriormente il medesimo articolo indica che "Si precisa che per recupero si intendono le operazioni di incenerimento o coincenerimento (di seguito anche solo "Recupero ").

Tuttavia tale prescrizione non è alla stessa stregua riproposta nello Schema di Accordo Quadro, ove nell'art. 2, recante l'oggetto, è indicata la possibilità  di una successiva precisazione demandata alle varie richieste di offerta. In dettaglio è previsto che "Con la sottoscrizione   del presente Accordo   Quadro il Fornitore si obbliga a partecipare al confronti competitivi che saranno esperiti da AMA, al sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs n. 163/2006, per /'aggiudicazione degli Appalti Specifici e, conseguentemente, ad eseguire il servizio nel rispetto di condizioni, modalità , tempistiche, specifiche e tecniche e livelli di servizio prescritti nel presente atto,   nel   Capitolato   tecnico   (Allegato   "A")   e,   comunque,     nel     rispetto     di     ogni modalità      di     esecuzione     determinata     nel   presente     atto     e   relativi     allegati, come eventualmente precisata nella documentazione relativa alle singole   Richieste   di offerta" .

Ulteriormente, sempre nello Schema di Accordo Quadro, all'art. 8 Corrispettivo è previsto, nel comma 2, che "li corrispettivo determinato ai sensi del precedente comma 1 è omnicomprensivo e, pertanto, net medesimo deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'erogazione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro e, conseguentemente, dei contratti afferenti ai singoli Appalti   Specifici   e,   comunque,   di   ogni   attività    prevista dal   presente   atto,   dal Capitolato tecnico (Allegato "A"), come eventualmente precisato nelle relative Richieste di offerta''.

Di conseguenza sì chiede cortesemente di indicare espressamente se l'ambito dell'oggetto del servizio che dovrà  essere realizzato, anche nelle singole   procedure di gara   espletate   per affidare   gli Appalti   Specifici   applicativi   dell'Accordo   Quadro, è esclusivamente corrispondente a quanto   definito   all'art.   1 del Capitolato tecnico, ovvero comprensivo solamente   del   recupero   Inteso   come operazioni di Incenerimento o coincenerimento senza la presenza di ulteriori prestazioni tra cui. in particolare. Il ritiro presso gli Impianti AMA e il trasporto del rifiuto combustibile.

 

Risposta

L'oggetto del servizio è definito all'art. 1 del Capitolato Tecnico e comprende esclusivamente l'attività  di recupero di rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da impianti di trattamento meccanico biologico. Si veda anche la risposta al quesito n. 4, punto 12.

 

 Quesito   n. 3    

Con riferimento a quanto citato in oggetto e come previsto dal bando di gara siamo a porre i seguenti quesiti

1)           Alla pag.14/15 del Disciplinare della Procedura, si precisa che" potranno partecipare alla presente Procedura anche gli operatori economici che non svolgano direttamente attività  afferente al recupero di combustibili da rifiuto (codice CER 191210) a condizione che siano iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività  di intermediazione e che partecipino alla presente Procedura soltanto unitamente ad operatore economico in possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 7.1.1. e 7.1.2"¦.."

La nostra azienda pur essendo iscritta la registro delle Imprese ed all'Albo Gestori Rifiuti in Italia, è controllata al 100% dalla propria casa madre estera, la quale è anche in possesso dei requisiti di cui ai punti 7.1.1. e 7.1.2. del disciplinare.

In questo caso, è possibile partecipare alla gara in qualità  di impresa singola che si presenta come intermediazione cat. A fornendo come requisiti richiesti quelli della propria casa madre?

2)           Al punto 7.1.2. lettera b) punto iii) viene richiesta ""¦la titolarità  da parte del concorrente dello/gli impianto/i che verrà /verranno utilizzato/i perle attività  di recupero dei rifiuti combustibili CER 191210 oggetto della presente Procedura "¦"¦"E' possibile richiedere l'avvalimento all'impianto finale per il possesso di questo requisito?

3)           A chi sono imputabili i costi di trasporto dei rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico di AMA all'impianto finale?

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

  1. : si precisa che ai fini della partecipazione alla presente procedura si intende quale soggetto titolare di un impianto di recupero l'operatore economico che, ancorché non proprietario dell'impianto offerto, sia intestatario dell'Autorizzazione Integrata Ambientale afferente all'impianto medesimo e che pertanto gestisca tale impianto e le relative attività . Si ribadisce che gli operatori economici che non siano titolari, nel senso sopra precisato, dell'impianto di recupero offerto e che pertanto non svolgano direttamente attività  afferente al recupero di combustibili da rifiuto (codice CER 191210) e che siano iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività  di intermediazione, possono partecipare alla presente procedura soltanto unitamente ad operatore economico in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti 7.1.1. e 7.1.2 del Disciplinare della Procedura e, pertanto, ad operatore economico qualificabile quale titolare di impianto di recupero nell'accezione sopra precisata.
  2. : l'avvalimento di detto requisito è ammesso nel rispetto delle condizioni e modalità  previste dall'49 del D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso di avvalimento del suddetto requisito, l'esecuzione delle attività  da parte dell'impresa ausiliaria non potrà  superare il limite del 30% di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.
  3. : i costi di trasporto saranno a carico di AMA. Si veda anche la risposta al quesito n. 2 e al quesito n. 4, punto 12.

 Quesito   n. 4  

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a formulare i seguenti quesiti:

  1. Con riferimento al rifiuto oggetto di gara, allo Schema di Accordo Quadro, all'art. 2 del Capitolato Tecnico, si chiede se li rifiuto in gara viene classificato CDR al sensi della norma UNI 9903 o CSS 111 sensi della norma UNI EN 15359 e, qualora la SA decida di passare dalle produzione di CPR CSS, si chiede di conoscere quando tale passaggio possa avvenire.
  2. Con riferimento al rifiuti indicati all'art. 1 del Capitolato Tecnico, si chiede quali caratteristiche abbiano i CDR prodotti dagli ulteriori Impianti di destinazione convenzionati con AMA.
  3. Con riferimento al Disciplinare della Procedura, art. 7, punto 7.1.2. a) si chiede quale categoria e classe di Iscrizione all'Albo Gestori rifiuti per attività  di recupero viene richiesta ai concorrenti.
  4.  Con riferimento al Disciplinare della Procedura, art.7, punto 7.1.2. b), si chiede se sono ammessi Impianti di recupero, cosi come definiti all'articolo 1 "Oggetto del Servizio" del Capitolato Tecnico, già  autorizzati in procedura "ordinarla", ai sensi dell'articolo 208 ilei P. l..gs n. 163/2006 e smi, che hanno presentalo istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, oppure istanza di adeguamento al requisiti  del Titolo III bis della ·Parte seconda , entro il 7 settembre 2014 scorso, sulla base della disposizioni dell'articolo 29, comma 2, del D. Lgs. n. 46/2014.
  5. ' Con riferimento al Capitolalo Tecnico, art. 1, ove per operazioni cli recupero si intendono le operazioni di incenerimento o coincenerimento, si chiede:

a)           quali attività  "R", ai sensi dell'allegato "C" alla parie Quarta del P.gs 162.2006 e smi, sono ammesse e se sono ammesse, fra queste, attività  di recupero preliminari alle attività  di incenerimento o coincenerimento (ad esempio: Impianto autorizzato per !'attività  R5 per la produzione di combustibile da rifiuti per l'annesso impianto di recupero autorizzato per l'attività  R1; Impianto autorizzato per l'attività  R13 o R12 comma attività  preliminari all'operazione di recupero energetico R1;

b)            se è ammissibile l'attività  di incenerimento D10, relativa ad un impianto di incenerimento con recupero di energia, e, in caso positivo, se sono ammissibili gli eventuali impianti intermedi autorizzati per le attività  di trattamento preliminare D13, D14 o D15

6.Con riferimento al Disciplinare della Procedura, art. 14, si chiede se l'utilizzo da parte della società  offerente di impianti di recupero di società  del Gruppo o di terzi sia considerato unicamente intermediazione (da accompagnare con la relativa Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 8) e non incida sulla quota di legge prevista per le attività  subappaltabili.

7.Con riferimento allo schema di Accordo Quadro, art. 4, 12 o, si chiede se i quantitativi disponibile per ciascun impianto devono essere indicati nell'accordo quadro o in altri documenti di gara;

8.Con riferimento al Disciplinare della Procedura, art. 7 si chiede se è prevista una distanza massima entro la quale devono essere indicati nell'accordo quadro o in altri documenti di gara;

9.Con riferimento al Disciplinare della Procedura, art. 13, secondo cui l'aggiudicazione degli appalto specifici avverrà  secondo il criterio del prezzo pi๠basso, ai sensi dell'art. 82 del Dlgs, 163/06, si chiede, in caso di parità  di prezzo fra due fornitori, se viene messo in graduatoria e saturato per primo l'impianto a minore distanza dai TMB di provenienza dei rifiuti combustibili. A titolo di esempio si riportano le possibili offerte di due fornitori: fornitore A che offre 79,50   su un impianto a 600 km di distanza e fornitore B che offre 80 €/t su un Impianto a 60 km di distanza.

10.  Con riferimento al capitolato Tecnico, art. 3, si evidenzia che l'obbligo di restituzione dell'originale del formulario spetta al trasportatore e non al fornitore del servizio di recupero e si chiede pertanto come Intende comportarsi la SA In merito all'applicazione delle penali verso il fornitore;

11.   All'art. 15 del Disciplinare della Procedura, informazioni/chiarimenti spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario, è indicato che le spese della Procedura e quelle relative ai singoli Appalti Specifici, ivi comprese le spese per la pubblicazione di cui agli art. 66, c7 e  122, c5 del D. lgs, 163/2006, le imposte, la tasse, le spese generali nonché quant'altro necessario per l'espletamento degli atti contrattuali, sono a totale carico degli aggiudicatari Sono inoltre a carico degli aggiudicatari le spese di pubblicazione sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gare. A fronte di quanto sopra ed al fine di tenere conto delle stesse nella formulazione dell'offerta economica, si richiede di aver indicazioni su quanto ammontano le suddette spese e come le stesse verranno suddivise fra gli aggiudicatari;

12.   Il titolo del bando e la descrizione del servizio del bando differiscono dalla descrizione del servizio oggetto dell'accordo quadro Indicato nel DUVRI riportato fra i documenti di gara: In particolare Il bando descrive Il servizio di recupero del rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da impianti   TMB mentre il DUVRI descrive un servizio di carico, trasporto e scarico, nonché eventuale stoccaggio, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente, del rifiuti combustibili CER 191210 prodotti giornalmente da Impianti di trattamento meccanico biologico. Si chiede quale sia la descrizione completa del servizio oggetto del bando di Gara n. 21/2014 e, in particolare, sa le attività  di carico, trasporto e scarico preso i TMB siano da considerare come parte integrante dell'attività  del servizio di recupero dal rifiuti combustibili CER 191210

13.   Visto che in Capitolato Tecnico l'Indice non coincide con gli articoli successivamente descritti si chiede un chiarimento in merito.

 

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

1.           : il rifiuto attualmente prodotto dagli impianti TMB è classificato CDR ai sensi della norma tecnica UNI 9903. Come indicato al paragrafo 2 del Capitolato tecnico, AMA ha attivato la procedura per classificare il rifiuto combustibile CDR come combustibile solido secondario (CSS) ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 quindi della norma UNI EN 15359. AMA darà  tempestiva comunicazione ai Fornitori che avranno stipulato l'Accordo Quadro dell'avvenuta classificazione non appena l'Ente preposto rilascerà  la relativa autorizzazione.

2.           : lo svolgimento del Servizio per il CDR prodotto da ulteriori impianti di trattamento meccanico biologico è solo eventuale. Si tratterà  in ogni caso di rifiuto combustibile 191210 prodotto da rifiuti urbani indifferenziati presso impianti che rientrano nella classificazione del CDR ai sensi della norma tecnica UNI 9903. La specifica caratterizzazione analitica di detto CDR verrà  comunicata nel caso in cui il servizio venga attivato anche presso detti ulteriori impianti.

3: si veda la risposta al quesito n. 1, punto 6.

4: sono ammessi a partecipare alla procedura sia impianti di recupero regolarmente autorizzati con AIA, sia impianti di recupero che abbiano presentato istanza per il primo rilascio dell'AIA o istanza di adeguamento ai sensi del art. 29, comma 2 del D.lgs. n. 46/2014, facendo debita menzione degli estremi dei detti provvedimenti o istanze nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1 al Disciplinare della Procedura. Resta salvo quanto previsto nella lex specialis della procedura in ordine al mantenimento dei requisiti e ai relativi obblighi di comunicazione ad AMA.

5: le operazione di recupero previste sono R1 e D10, quest'ultima purché con recupero energetico. Sono ammesse attività  propedeutiche all'incenerimento e coincenerimento purché svolte all'interno del medesimo sistema impiantistico che preveda anche operazioni, rispettivamente, di recupero energetico R1 o D10.    

6:si veda la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2. Si precisa in ogni caso che l'attività  di recupero svolta da soggetto diverso dal concorrente incide sulla quota delle attività  subappaltabili ed è pertanto ammessa alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006.  

7:  si veda la risposta al quesito n. 1, punti 2 e 3.

8: non è prevista alcuna distanza massima.

9. : l'esempio riportato non pare essere pertinente atteso che non descrive un'ipotesi di parità  di prezzo. Come previsto al paragrafo 13 del Disciplinare della Procedura, la graduatoria di ciascun Appalto Specifico verrà  formulata partendo dall'impianto ubicato a minor distanza dagli impianti di TMB da cui devono provenire i rifiuti combustibili solo nel caso di parità  di prezzo unitario offerto tra due Fornitori.

10.   : la penale di cui al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico verrà  applicata nel caso in cui il Fornitore non trasmetta una copia del FIR entro il termine di 10 giorni solari dall'effettuazione del conferimento dei rifiuti combustibili presso l'impianto di recupero. La trasmissione di detto documento dovrà  avvenire a mezzo fax o posta elettronica certificata ai recapiti che saranno comunicati in occasione dei singoli Appalti Specifici.

11: relativamente alla presente procedura, le spese di cui all'articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 sono stimate, in misura indicativa, complessivamente in Euro 3.795,00 come già  indicato nel Disciplinare della Procedura, AMA si riserva di rendere noto agli aggiudicatari, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a proroghe e/o rettifiche al bando, dovute a titolo di rimborso spese. Non sono invece previste spese a carico dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari dei singoli Appalti Specifici.

12: si veda la risposta al quesito n. 2. In ordine al DUVRI si veda la rettifica pubblicata sul sito www.amaroma.it, nell'area dedicata alla procedura in oggetto.

13: l'indice del Capitolato Tecnico è errato e pertanto si invita a non tenerne conto.

 

Quesito n.5

L'art. 7.1.2, lett. a) del Disciplinare della procedura, tra i requisiti relativi alla capacità  tecnica e professionale prevede la "dichiarazione, conforme a quella contenuta nel fac-simile allegato sub n. 1 al presente Disciplinare, attestante il possesso alla data di pubblicazione del Bando di gara, a pena di esclusione, dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art. 212 del D.L9s. n. 152/2006, per le categorie e classi necessarie all'esecuzione delle attività  di recupero oggetto della presente Procedura",

 

Il citato art 7,1.2 del Disciplinare della procedura prosegue poi prescrivendo la possibile partecipazione   degli Intermediari e disponendo che "Si precisa che potranno partecipare alla presente Procedura anche gli operatori economici che non svolgano direttamente attività  afferente al recupero di combustibile da rifiuto (codice CER 191210) a condizione che siano iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per attività  di intermediazione e che partecipino alla presente Procedura soltanto unitamente ad operatore economico in possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti 7.1.1 e 7.1 .2" .

Di conseguenza si chiede cortesemente di indicare  espressamente se, nel caso di   partecipazione     di individuare di un operatore economico che non svolge .intermediazione ma esercita direttamente   tramite   la propria   impiantistica   l' attività  industriale   del   recupero   energetico   sia   necessaria   l'Iscrizione   all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del   D.lgs. n,   1 52/2006,   e, nel caso in cui sia prevista   la menzionata   Iscrizione, si   chiede ulteriormente   quali sono le categorie e le   classi   da Voi   considerate   necessarie   all'esecuzione     delle   attività    di   recupero oggetto della Procedura in discussione.

Inoltre si evidenzia che l'art. 2 del Disciplinare della procedura dispone che "L'Accordo Quadro verrà  concluso con gli operatori economici che, avendo partecipato alla Procedura, siano risultati idonei ed abbiano presentato offerta valida e, comunque, con almeno n, 3 (tre) operatori economici, fatta salva l'ipotesi in cui tale numero non sia raggiungibile per mancanza di operatori economici in grado di soddisfare i criteri di selezione ovvero per mancanza di offerte idonee e/o valide rispetto al criterio di aggiudicazione: in tale Ipotesi, l'Accordo Quadro potrà  essere concluso da AMA anche con un numero di operatori economici Inferiore a 3 (tre)''.

A tal proposito si chiede cortesemente di i indicare espressamente:

  • se il numero di soggetti aggiudicatari. a seguito  del  giudizio  discrezionale di AMA, può essere anche maggiore di 3;
  • se nella locuzione mancanza di offerte idonee, quale circostanza in cui non si procede all'aggiudicazione, sono ricomprese anche le offerte che AMA riterrà  convenienti.

Sotto altro profilo si rappresenta che, con riferimento alla possibilità  di riduzione della cauzione provvisoria, l'art. 7.3 lett. a) del Disciplinare della procedura dispone "(...) la riduzione del 50% per gli operatori economici al quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEIEN 45000 e della serie UNI CEI EN lso/lec 17000, la certificazione del sistema di qualità  conforme alle norme europee della serie UNI CEI IS09000" .

La scrivente società , con riferimento all'Impianto che sarà  deputato al recupero energetico, risulta in possesso di certificazioni di conformità  pi๠elevate di quella da Voi richiesta, in particolare;

- registrazione EMAS N°IT ·-001089; attività  certificate Produzione di energia elettrica; codice NACE 35.11 emesso dal comitato Ecolabel - Ecoaudit - sezione EMAS Italia

- certificazione del sistema di gestione ambientale in accordo alla norma UNI EN ISO 14001 n 44902 ·2008 ·AE ·lTA ·SINCERT; attività  certificate Produzione di energia elettrica tramite utilizzo di combustibile derivato da rifiuti; settore attività  EA25; emesso dall'organismo di certificazione DNV accreditato da ACCREDIA (quest'ultimo operante secondo le norme della serie 45000) per il settore specifico di attività ;

- certificazione del sistema di gestione della sicurezza In accordo allo standard OHSAS 18001 n°126462- 2012 AHSO ·ITA ·ACCREDIA; attività  certificate Produzione di energia elettrica tramite utilizzo di combustibile derivato da rifiuti; settore attività  EA25; emesso dall'organismo di certificazione ONV accreditato da ACCREDIA (quest'ultimo operante secondo le norme della serie 45000) per Il settore specifico di attività ,

A tal proposito si chiede quindi cortesemente di indicare  espressamente  se  le certificazioni Sopra menzionate In posse so della scrivente società   sono  idonee ad ottenere la riduzione del 50 % della cauzione.

 

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

-                   Si veda la risposta al quesito n. 1, punto 6.

-                   Si conferma che AMA potrà  stipulare l'Accordo Quadro con un numero di soggetti superiore a tre. Nella locuzione "mancanza di offerte idonee" sono ricomprese tutte le ipotesi in cui AMA, ai sensi della normativa vigente in materia e della lex specialis della procedura, proceda all'esclusione di offerte presentate, ivi incluse le ipotesi di offerte che risultino non convenienti o idonee in relazione all'oggetto dell'Accordo Quadro.

-                   Le ipotesi di riduzione delle cauzioni sono previste all'articolo 5, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. La lex specialis della procedura si limita a riportare puntualmente le ipotesi previste dal legislatore.

 

Quesito   n.6            

L'art. 13, let. c) del Disciplinare della procedura, in riferimento alle gare per l'assegnazione degli Appalti Specifici, prevede che "i singoli Fornitori dovranno dichiarare la capacità  disponibile dello/ i impianto/i offerto/ i ai fini della conclusione dell'Accordo Quadro, eventualmente integrati ai sensi della precedente lettera b), con riferimento alla data stimata di avvio del Servizio ed al periodo di durata dell'Appalto Specifico".

Di conseguenza, anche in considerazione di quanto disposto all'art. 7 del Disciplinare della procedura in merito alla Documentazione richiesta, si chiede cortesemente di confermare/precisare/chiarire che:

  • ai fini della partecipazione alla presente fase della procedura (ovvero  quella finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro) il  concorrente non è tenuto ad indicare i quantitativi disponibili per lo svolgimento del servizio oggetto della procedura;
  • ovvero che ai fini della partecipazione alla presente fase della procedura    (ossia quella finalizzata alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro)  il  concorrente  può comunque  sin  d'ora  indicare  i quantitativi  disponibili  per lo svolgimento del servizio oggetto della  procedura.  nel  qual  caso  precisando  se tale indicazione deve  essere  resa  nell'ambito  della  Busta    A recante la Documentazione Amministrativa ovvero nella Busta B recante Offerta Economica ovvero, ancora di volere chiarire le diverse modalità  da adottare;
  • nell'ambito della successiva fase  della procedura (ovvero  quella    finalizzata all'aggi udicazione  degli  Appalti    Specifici )  il  concorrente - fermo restando l'obbligo di presentare una propria offerta, sarà  comunque  libero di indicare i quantitativi per i guaii concorrerà  (che evidentemente    potranno essere ridotti rispetto alla potenzialità /capacità  autorizzata      dell'impianto    di    recupero indicato).

Ulteriormente sotto altro aspetto si evidenzia che, con riferimento al requisito di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare della procedura, ossia aver realizzato almeno ( 15.000.000,00 di fatturato specifico relativo a servizi di recupero di rifiuti con codice CER 191210 ed eventualmente anche di rifiuti con codice CER 191212, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, il medesimo punto in questione dispone che "Si precisa che, in caso di R.T.I. o di Consorzio ordinario ex art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006, tale requisito deve essere posseduto dall'impresa mandataria o da una delle imprese consorziate in misura maggioritaria in senso relativo, fermo restando che, in ogni caso, il R. T.I o il Consorzio, nel suo complesso, dovrà  possedere il 100% del requisito".

Di conseguenza  si  chiede  cortesemente  di  indicare  espressamente,    in riferimento alla partecipazione di  un  R.T.I ., cosa  si  intende  per    possesso del requisito in discussione "in misura maggioritaria in senso relativo".

Ulteriormente, sotto altro ma connesso profilo, si chiede cortesemente di voler chiarire se  sono previste  delle  quote  minime di  partecipazione  al  R.T. I.  per la mandataria e per le mandanti.

Ed ancora, in riferimento alla Documentazione amministrativa l'art. 7 del disciplinare della procedura prevede che "La documentazione di seguito indicata dovrà  essere fascicolata e preceduta da un dettagliato elenco riassuntivo dei documenti prodotti redatto su carta intestata contenente la partita I.V.A. e il Codice Fiscale del concorrente".

Pertanto si chiede cortesemente di voler chiarire se, nel caso di partecipazione di costituendo R.T.I. tra due o pi๠imprese, ciascun operatore    economico  deve compilare  l'elenco dei documenti   presentati sulla  propria carta    i ntestata oppure se deve essere prodotto soltanto un elenco unico comprensivo dei documenti di tutti i soggetti raggruppati redatto sulla carta intestata della  mandataria.

 

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

- In relazione a quanto previsto all'art. 13, let. c), del Disciplinare della Procedura, si veda la risposta al quesito n. 1, punti 2 e 3.

- In relazione al requisito di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare della Procedura, per "misura maggioritaria in senso relativo" si intende che la mandataria, a seconda del numero dei partecipanti al Raggruppamento, deve possedere la maggioranza relativa di detto requisito. Fatto salvo quanto precisato, non sono previste quote minime del menzionato requisito a carico della mandataria e delle mandanti. Resta salvo che il Raggruppamento deve possedere complessivamente il 100% del requisito.

- Con riferimento all'elenco dei documenti prodotti, può essere redatto un unico elenco oppure un elenco distinto per ciascun componente del Raggruppamento.

Quesito   n. 7    

Con riferimento alla gara in oggetto, con la presente per formulare i seguenti quesiti:

1)   Al Punto 3 del Disciplinare della Procedura - quantitativo o entità  dell'appalto - viene indicato: "Il prezzo unitario offerto da ciascun concorrente nelle presente Procedura, determinato dall'applicazione dello sconto offerto per la conclusione Dell'Accordo Quadro al prezzo unitario posto a base d'asta - non deve essere, a pena di esclusione, pari o superiore al prezzo unitario posto a base d'asta." Si chiede se il prezzo proposto rimane fisso ed invariato per tutta la durata dell'accordo (48 mesi) oppure se lo stesso verrà  adeguato annualmente su lla base della variazione dell'indice Istat e/o similari?

2)   Al Punto 7.1.2 ultimo comma del Disciplinare della Procedura - Documentazione richiesta - viene indicato: "potranno partecipare alla presente Procedura anche gli operatori economici che non svolgono direttamente attività  afferente al recupero di combustibile da rifiuto (codice CER 191210) a condizione che siano iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali  per attività  di intermediazione e che partecipino alla presente Procedura soltanto unitamente ad operatore economico in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti 7.1 .1 e   7.1.2; quest'ultimo, in caso di RTI, dovrà  assumere il ruolo di impresa mandataria." A fronte di quanto indicato si chiede se la società  di intermediazione, che si dovesse costituire in ATI con l 'operatore in possesso dei requisiti i di cui ai punti 7. 1 .1 e 7.1.2, può intermediare i rifiuti i conferiti i eventualmente ad altri impianti in possesso dci requisiti richiesti considerandola attività  diretta dell'ATI e non sub-appalto e provvedere alla fatturazione diretta da parte dell'intermediario di tali attività  ad AMA?

3)   A seguito del sopraluogo effettuato, in considerazione del fatto che il CDR potrà  essere conferito sia sfuso che imballato si chiede la dimensione massima della pezzatura del rifiuto conferito sfuso e la dimensione massima della pezzatura del rifiuto conferito imballato?

4)  Con riferimento alla possibilità  da parie di AMA di conferire i rifiuti sia imballati che sfusi, si chiede l 'indicazione per ogni impianto delle quantità  annue stimate di rifiuto conferito sfuso e d i quanto rifiuto conferito imballato?

 

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

  1. : come previsto all'art. 8, comma 6 dello schema di Accordo quadro, si procederà  all'eventuale aggiornamento soltanto con riferimento al prezzo offerto per il singolo Appalto Specifico qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006. Il prezzo offerto per la conclusione dell'accordo quadro non è invece soggetto ai menzionati aggiornamenti.
  2. : l'attività  di recupero svolta da soggetto diverso dal concorrente (e quindi, nel caso di Raggruppamento dalle imprese che ne fanno parte) incide sulla quota delle attività  subappaltabili ed è pertanto ammessa alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Si veda anche la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2 e al quesito n. 4, punto 6.
  3. : la pezzatura del rifiuto CER 191210 è suddivisa come segue.

Per l'impianto TMB situato in via di Rocca Cencia:

-                   fornitura sfusa inferiore a 80 mm.

            Per l'impianto TMB situato in via Salaria:

-                   fornitura sfusa inferiore a 200 mm.

4: eventuale diverso confezionamento del rifiuto dipenderà  dalle condizioni operative di ciascun impianto TMB e non è pertanto possibile, allo stato, stimarne le relative quantità .

 

Quesito   n. 8  

Con riferimento alla gara in oggetto ed in particolare al punto 10 del Disciplinare di Gara, laddove viene indicato "l'aggiudicazione verrà  disposta . in favore di almeno n. 3 operatori economie", siamo a formulare il seguente quesito:

Si chiede se tutti gli operatori partecipanti alla procedura di gara, che siano stati ritenuti idonei ed abbiano presentato valida offerta, saranno chiamati a sottoscrivere l'Accordo Quadro, oppure se codesta spettabile stazione appaltante chiamerà  per sottoscrivere l'Accordo Quadro un numero massimo di operatori economici, classificati in ragione dello sconto offerto.

Risposta

L'Accordo Quadro verrà  sottoscritto con tutti gli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida e idonea e che pertanto verranno inseriti nell'elenco degli aggiudicatari i cui nominativi verranno comunicati da AMA ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006. Si veda anche la risposta formulata in argomento al quesito n. 5.

 

Quesito n.9  

Con la presente, quale impresa interessata alla partecipazione  alla  procedura  in oggetto, siamo a formulare i seguenti chiarimenti in relazione a quanto previsto negli atti di gara.

1) Con riferimento alle modalità  di conclusione dell'Accordo Quadro indicate nei parr. 2, 9 e 10 del Disciplinare di gara si chiede di chiarire che saranno ammessi alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro tutti i concorrenti (dunque eventualmente anche in numero superiore a 3) che:

 - a) siano in  possesso  dei  requisiti  richiesti  e abbiamo  presentato  la  domanda  in  modo conforme a quanto richiesto dagli atti di gara;

 - b)  abbiano formulato  un'offerta  economica  in  modo  conforme  a   guanto richiesto  dagli  atti di   gara.

Si chiede altresì di chiarire che tutti i concorrenti che avranno sottoscritto l'Accordo Quadro saranno altresì invitati alla seconda fase di aggiudicazione degli Appalti Specifici.

2) Con riferimento a quanto previsto dai documenti di gara si chiede chiarire che il trasporto sia escluso dall'oggetto del servizio.

3) Con riferimento a quanto previsto   dal par. 7.1.2 del  Disciplinare  di gara si chiede chiarire, ai  fini dell'eventuale partecipazione di una impresa esercente attività  di intermediazione di rifiuti:  

 a) della possibilità  di ricorrere all'istituto del subappalto;
b) della possibilità  di costituzione di ATI - nella successiva fase della procedura, ovvero quella relativa all'aggiudica zione degli Appalti Specifici - con un concorrente che abbia già  partecipato   alla   prima   fase   della   procedura   e abbia   dunque   sottoscritto   l'Accordo Quadro.

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

1.           : si veda risposta al quesito n. 8. Si conferma altresì che tutti i sottoscrittori dell'Accordo Quadro verranno invitati ai confronti competitivi relativi ai singoli Appalti Specifici.

2.           : si veda risposta al quesito n. 2.

3.           : si veda la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2, al quesito n. 4, punto 6 e al quesito n. 7, punto 2. Si precisa inoltre che ciascun concorrente firmatario dell'Accordo Quadro, ai fini della partecipazione ai singoli Appalti Specifici, dovrà  mantenere la medesima forma di partecipazione prescelta per la presente procedura.

 

Quesito n.10  

Con riferimento alla procedura in oggetto formuliamo i seguenti quesiti in relazione a quanto previsto negli atti di gara.

1)  Con riferimento al requisito di partecipazione indicato al par. 7.1.2 lett. b) del Disciplinare d i gara si chiede di chiarire se - ai fini della partecipazione una procedura in oggetto - il concorrente (singolo ovvero l'impresa manda ta ria/capogruppo in caso di ATI):

 - a) Sia necessariamente ed esclusivamente l'impresa proprietaria dell'impianto di recupero indicato ai fini dello svolgimento del servizio;

 - b)   ovvero possa essere anche l'impresa che abbia la disponibilità  giuridica dell'impianto medesimo attraverso il controllo societario, ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche, sul soggetto gestore o titolare dell'impianto medesimo;

Sempre con riferimento al medesimo requisito - e tenuto conto che il soggetto gestore dell'impianto deve comunque essere in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 - si chiede di chiarire che il possesso della predetta autorizzazione costituisca requisito necessario e sufficiente ad attestare il possesso di idoneo titolo di disponibilità  dell'impianto.

Infine, si chiede di chiarire che non è consentita la partecipazione di sole imprese che svolgano attività  di intermediazione, senza che ci sia un controllo (diretto o indiretto, ad esempio attraverso il possesso di una quota maggioritaria della società  proprietaria dell'impianto) sulla gestione diretta dell'impianto di recupero indicato.

2)  Con riferimento a quanto previsto dai par. 2, 3 e 7 del Disciplinare di gara si chiede chiarire che il servizio non ricomprenda l'attività  d i trasporto dagli impianti TMB oggetto della gara e gli impianti di destinazione e che pertanto la tariffa di 84 €/t sia riferita solo all'attività  di recupero.

3) Con riferimento a quanto previsto dal par. 13 del Disciplinare di gara si chiede chiarire:

 - a) se il concorrente che abbia superato la prima fase della procedura e abbia pertanto sottoscritto l'Accordo Quadro possa - ai fi ni della partecipazione alla seconda fase della procedura (ovvero quella di aggiudicazione degli Appalti Specifici) - costituire u n'ATI con altre imprese che non abbiano invece partecipa to alla fase odierna (e dunque non abbiano sottoscritto   l'Accordo   Quadro);

 - b)  se due o pi๠concorrenti che abbiano partecipato (in forma singola o di ATI costituenda) alla presente fase della procedura e abbiano dunque sottoscritto l'Accordo Quadro possano - ai fini della partecipazione alla seconda fase della procedura (ovvero quella di aggiudicazione degli Appalti Specifici), partecipare in ATI (costituenda) ovvero allargare la compagine dell'ATI costituenda indicata nella prima fase;

 - c) il concorrente che sia ammesso alla seconda fase della procedura (ovvero quella di aggiudicazione degli Appalti Specifici) potrà  in quella sede indicare/offrire impianti in aggiunta a quelli originariamente indicati ai fini della conclusione dell'Accordo Quadro;

 - d) che tale possibili tà  non rientra nel subappalto e non è soggetto alla relativa disciplina;

 - e) che, pertanto, il concorrente - ai fini della presente fase della procedura - non è tenuto ad indicare sin d'ora l'eventuale impianto aggiuntivo che potrà /vorrà  offri re nella seconda fase, potendosi riservare di procedere in tal senso nell'ambito dello svolgimento della procedura per I' aggiudicazione degli Appalti Specifici;

 - f) quali requisiti devono soddisfare tali impianti aggiuntivi.

 

Risposta:

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

1.: a) e b): si veda la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2, al quesito n. 4, punto 6, al quesito n. 7, punto 2 e al quesito n. 9, punto 3.

2.  : si veda la risposta al quesito n. 2.

3.  a) e b): ciascun concorrente firmatario dell'Accordo Quadro, ai fini della partecipazione ai singoli Appalti Specifici, dovrà  mantenere la medesima forma di partecipazione prescelta per la presente procedura e, in caso di Raggruppamento, la medesima composizione.

3. c): si conferma detta possibilità , secondo quanto previsto al paragrafo 13, lettera b) del Disciplinare della Procedura.

3. d) ed f): per eventuali nuovi impianti, diversi da quelli offerti in sede di partecipazione alla presente procedura, trovano applicazione le medesime regole, condizioni e requisiti di cui al Disciplinare della Procedura e suoi allegati. Si veda in tal senso anche la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2, al quesito n. 4, punto 6, al quesito n. 7, punto 2 e al quesito n. 9, punto 3.

3. e): si conferma detta possibilità , fermo restando quanto previsto al precedente punto d).

Quesito n.11

In riferimento a quanto in oggetto, si r richiedono i seguenti chiarimenti:

1.Rif.: paragrafo 7.1.2 lett. a) del disciplinare di gara:

Si chiede se l 'iscrizione  all'albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  per  categorie  e  classi  necessarie all'esecuzione delle attività  di recupero sia necessaria qualora il concorrente sia proprietario di Impianto di recupero regolarmente autorizzato per mezzo d i A.I.A..

2.Rif.: paragrafo 7.1.2 lett.b) del disciplinare di gara:

Se la dichiarazione prevista al punto (i) chiede un elenco di impianti che verranno utilizzati, si chiede di chiarire come al punto (ii) possa essere richiesta I' A.I.A. in corso di validità  in capo al concorrente e non in capo al titolare degli impianti stessi;

Devono essere tutti  gli impianti proposti con l 'elenco d i cui al (i) in capo al concorrente?

3.Rif.: paragrafo 7.1.2 lett. b) punto (iii) del disciplinare di gara:

La titolarità  da parte del concorrente degli impianti è dimostrabile attraverso convenzione specifica direttamente riferita alla presente procedura?

4.Rif. paragrafo 7.1.2 ultimo capoverso(pag. 14) del disciplinare di gara:

Se il titolare del l 'iscrizione al i 'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria di Intermediazione (Cat.8) è anche in possesso di tutti i requisiti d i cui a i precedenti punti 7.1. 1 e 7.1 .2 con particolare riferimento alla titolarità  dell'impianto attraverso convenzione può quest'ultimo risultare Mandatario in luogo al Mandante?

 

Risposta:

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

1.           : si veda la risposta al quesito n. 1, punto 6.

2.           : qualunque sia il numero di impianti che si intendono offrire ai fini della partecipazione alla presente procedura e ai singoli Appalti Specifici, si veda la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2, al quesito n. 4, punto 6, al quesito n. 7, punto 2, al quesito n. 9, punto 3 e al quesito n. 10, punti 1 e 3. d) ed f).

3.           : si veda la risposta al quesito n. 3, punti 1 e 2.

4.           : l'ipotesi prospettata è percorribile soltanto nel caso in cui l'operatore economico iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria intermediazione sia anche titolare dell'impianto di recupero offerto nell'accezione chiarite alla risposta al quesito n. 3, punti 1.

 

Quesito n.12

Formuliamo di seguito i quesiti finalizzati ad  ottenere  chiarimenti  in  merito  alla  procedura riportata  in oggetto.

Quesito A  

Con  riferimento  al requisito di partecipazione indicato al par. 7.1.2 lett. a) del Disciplinare di gara si chiede di chiarire che - fatta salva la partecipazione, in ATI, di imprese esercenti mera attività  di intermediazione - nell'ipotesi di partecipazione (in forma singola ovvero di ATI ) di imprese che svolgano l'attività  di recupero oggetto della procedura, attraverso propri impianti , e che siano altresì titolari dell'autorizzazione integrata ambientale, le stesse possa no parteci pare anche in  difetto  dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art.212 D.Lgs. n.152/2006.

Qualora l'intesta Stazione Appaltante ritenesse comunque necessaria l'iscrizione all'Albo per lo svolgimento dell'attività  di recupero oggetto della procedura anche in relazione alle imprese in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale per impianti di recupero idonei e che svolgano il servizio oggetto della procedura presso gli impianti medesimi, chiediamo di chiarire quali siano le categorie e classi eventualmente  ritenute necessarie ai fini della  partecipazione alla procedura in oggetto.

I n ogni caso, si chiede di chiarire che - nella denegata  e non  creduta  ipotesi  in cui si  ritenesse necessaria  l'eventuale  iscrizione  all'Albo  - il possesso del requisito sia suscettibile di essere via di avvalimento.

Quesito B

Con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto del par. 7 e 13 del Disciplinare di gara si chiede chiarire:

a) che il concorrente non è tenuto ad indicare i quantitativi disponibili per llo svolgimento del servizio oggetto della procedura (atteso che tale aspetto sarà  oggetto della seconda fase della procedura, ovvero quella di aggiudicazione degli Appalti Specifici);

b) se il concorrente ha comunque la facoltà  di indicare i quantitativi disponibili per lo svolgimento del servizio oggetto della procedura (in tale caso si chiede alla Stazione Appaltante di indicare le modalità  da adottare ovvero se l'eventuale indicazione debba essere resa nella Busta A nella Busta B);

c) che nell'ambito della successiva fase della procedura (ovvero quella finalizzata all'aggiudicazione degli Appalti Specifici) il concorrente - fermo restando l'obbligo di presentare una propria offerta - potrà  comunque indicare quantitativi ridotti rispetto alla complessiva potenzialità  /capacità  autorizzata dell'impianto di recupero indicato.

Quesito C  

Con riferimento a quanto previsto dai par. 2, 3 e 7 del Disciplinare di gara si chiede chiarire:

a) che nell'oggetto del servizio non rientra il trasposto dagli impianti di produzione del rifiuto combustibile fino all'impianto di recupero;

b) che pertanto il prezzo unitario a base d'asta indicato - pari ad 84,00 €/ ton. - è da intendersi riferito al solo servizio di recupero del rifiuto combustibile conferito.

c) se - nell'eventuale seconda fase di aggiudicazione degli Appalti Specifici "“ il concorrente potrà  integrare il servizio offerto con l'inclusione anche del trasporto dei quantitativi agli impianti indicati, di cui potrà  fornire separatamente il relativo prezzo.

 

Quesito D  

Con riferimento a quanto previsto dal par. 2, 3 e 4 del Disciplinare di gara si chiede chiarire:

a) l'eventuale quantitativo (minimo e massimo) di ciascun lotto oggetto dei singoli Appalti Specifici;

b) la distribuzione dei flussi massimi indicati (420.000 ton.) nell'arco temporale di durata dei contratti (48 mesi) e dunque l'eventuale quantitativo (minimo e massimo)in relazione ad un periodo indicato   (settimane/mese);

c)   le garanzie concesse da AMA in merito al rispetto del quantitativo determinato durante la fase di definizione degli Accordi Specifici.

Risposta

In ordine ai quesiti sopra riportati si precisa quanto segue.

A.       : si veda la risposta al quesito n. 1, punto 6.

B.         lett. a), b) e c): si veda la risposta al quesito n. 1, punti 2 e 3.

C.       lett. a), b) e c): si veda la risposta al quesito n. 2. Si precisa altresì che non è possibile l'inclusione del servizio di trasporto atteso che detto servizio non forma oggetto della presente procedura.

D.       lett. a), b): non è possibile allo stato fornire le informazioni richieste. Si veda anche la risposta al quesito n. 1, punti 4 e 5.

D.     lett. c): AMA fisserà  i quantitativi effettivamente oggetto del Servizio in occasione dei singoli Appalti Specifici.

 

Quesito   n.13    del     17/10/2014          

In considerazione di quanto espresso da codesta società  AMA in risposta al Quesito n. 1 punto 2. Relativo alla dichiarazione della potenzialità  totale dell'impianto ed a quella stimata come disponibile per l'intera durata dell'Accordo Quadro, in relazione all' entità  della cauzione di cui al punto 7.3 a) dell'allegato 5 Capitolato Tecnico SI RICHIEDE :

Nel caso di dichiarazione (punto 13 lettera c) ove viene stimata come disponibile una potenzialità  (tonnellate di CDR/CSS) per l'intera durata dell'Accordo Quadro, inferiore a quella complessiva prevista dal capitolato tecnico e pari a 420.000 tonnellate nell'arco dei 48 mesi, la cauzione provvisoria a corredo dell'offerta POTRA' risultare determinata in maniera proporzionale alla quantità  di CDR/CSS stimata come disponibile per l'intera durata dell'Accordo Quadro da parte del concorrente ?

 

Risposta

La cauzione provvisoria da produrre ai fini della partecipazione alla presente procedura deve essere costituita per un importo pari a quello indicato al punto 7.3, lettera a) del Disciplinare della Procedura (eventualmente ridotto ai sensi dell'articolo 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006) .    Detta cauzione verrà  svincolata all'atto della stipula dell'Accordo Quadro con gli aggiudicatari della presente procedura.

La cauzione definitiva di cui al paragrafo 12.1 lettera A) del Disciplinare della Procedura potrà  essere invece di importo pari al 2% dell'importo risultante dal prodotto del prezzo unitario offerto per le quantità  stimata come disponibile per l'intera durata dell'Accordo Quadro da ciascun concorrente qualora il concorrente stimi (e dichiari al punto 13 lettera b) dell'allegato 1 al Disciplinare della Procedura) quantità  complessive presunte inferiori a 420.000 tonnellate. Resta inteso che, in tal caso, il concorrente avrà  l'obbligo di incrementare l'importo di detta cauzione qualora, nel corso della durata dell'Accordo Quadro, sia in grado di aumentare - anche attraverso l'offerta di nuovi impianti in aggiunta di quelli originariamente offerti (come previsto al paragrafo 13 del Disciplinare di gara) - la quantità  dichiarata (stimata) come disponibile ai fini della partecipazione alla presente procedura.

Quesito   n. 14   del       17/10/2014

L'accordo quadro con la previsione di singoli appalti successivi, con durate e condizioni non stabilite a priori, non rientra di norma tra le condizioni accettate dalle primarie compagnie assicurative per il rilascio della polizza fideiussoria assicurativa provvisoria e di quelle definitive successive.

E' possibile specificare e rendere esplicite e definite le durate/importi/condizioni relativi ai successivi confronti competitivi?

Risposta

Non è possibile definire durata/importi/condizioni relativi ai confronti competitivi per le ragioni già  espresse nella lex specialis della Procedura, chiarite anche nelle risposte al quesito n. 1, punti 4 e 5 ed al quesito n. 12, lettera A, B e C. In merito alla cauzione provvisoria si veda anche la risposta al quesito n. 13.

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